Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

 

PAGINA in aggiornamento

Il Responsabile per la trasparenza è la dott.ssa Alessia PARLATORE

Email: aparlatore@asl1abruzzo.it  

Il Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale in carica

 

L’accesso civico, introdotto dall’art.5, commi 1 e 2  del novellato D.Lgs n. 33/2013 , è il diritto di chiunque di richiedere i documenti,  le informazioni e i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella  sezione “Amministrazione Trasparente”.

E’ un diritto che si esercita in modo gratuito e senza alcuna motivazione.

L'accesso generalizzato  è il  diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti  dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del novellato  D.Lgs n. 33/2013, nel rispetto comunque  dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti  secondo quanto previsto dall’art 5-bis. E' stato istituito per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La richiesta va presentata, a seconda i casi :

  • l'istanza di Accesso Civico al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza , ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013; Pec: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
  • l'istanza di accesso generalizzato all’ufficio protocollo della Asl  Avezzano - Sulmona -l'Aquila  pec: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati , ai sensi dell’articolo 5 – bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante  invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o in via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dall ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere  dalla comunicazione ai controinteressati, il termine (30 giorni dalla richiesta) per la conclusione del procedimento  di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati: Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

PAGINA IN AGGIORNAMENTO

modulo per l'accesso civico

modulo__accesso_generalizzato.docx

modulo per l'accesso civico al titolare del potere sostitutivo

linee guida ANAC per accesso generalizzato

Regolamento Aziendale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari.

Contenuto inserito il 10-07-2014 aggiornato al 14-07-2023
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