Interventi straordinari e di emergenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.

Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno emergenza Covid 19

Donazioni Economiche finalizzate all'acquisto di apparecchiature e beni di consumo istruite dalla UOC Ingegneria Clinica

Contenuto inserito il 29-06-2022 aggiornato al 30-06-2022
Nessuna informazione da visualizzare
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via Saragat, località Campo di Pile - - 67100 L'Aquila (AQ)
PEC protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
Centralino 08623681
P. IVA 01792410662
Linee guida di design per i servizi web della PA