Informazioni ambientali

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Informazioni Ambientali ai sensi dell'art. 40 c. 2 del D.Lgs. 33/2013

Esperienza di integrazione ambiente e salute a livello del territorio della ASL Avezzano Sulmona L’Aquila.

 

La salute è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia": la salute pertanto è il risultato di una serie di determinanti (cosiddetti “Determinanti d Salute”) tra cui fattori sociali, ambientali, economici e genetici, la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una popolazione .

L’influenza dell’ambiente sulla salute è ben nota, ma la percezione pubblica dei rischi ambientali e gli atteggiamenti per il loro controllo sono influenzati da questi determinanti, relativi non solo alla tipologia e al grado di rischio, ma anche alle caratteristiche culturali, psicologiche e sociali dei cittadini, alla loro fiducia nelle istituzioni e all’azione dei media.

Di conseguenza è sempre più condivisa la considerazione che la prevenzione, finalizzata alla tutela della salute, non possa prescindere dalla tutela dell'ambiente. Per attuare politiche di prevenzione che integrino aspetti ambientali e sanitari è necessario intraprendere un processo conoscitivo multidisciplinare e un approccio trasversale ai temi oggetto di indagine.

Con l’obiettivo principale di ridurre significativamente le patologie causate dai fattori ambientali in Europa, l’Unione Europea (UE) ha pertanto adottato la strategia Europea per l’Ambiente e la Salute della Commissione Europea (COM 338 del 2003) e l’Action Plan (2004-2010) conseguente, che stabiliscono, come priorità, strategie mirate per l’ambiente e la salute e, in particolare, lo sviluppo di informazioni integrate finalizzate all’individuazione delle correlazioni esposizione-effetto e del carico di malattie derivanti da determinanti ambientali.

In questo contesto, il SIESP collabora attivamente con  la  Sicurezza Alimentare, Veterinaria, nei Luoghi di Lavoro per la promozione di attività sul tema ambiente e salute, integrando, in modo sinergico, le diverse competenze.

 

I temi ambientali come determinanti di salute.

 

  1. Le acque superficiali

Con tale definizione si intendono le Acque presenti al di sopra della superficie terrestre, correnti o stagnanti, individuate dalla Direttiva Europea 2000/60/CE (Water Frame Directive). Le varie tipologie di acque superficiali sono riconducibili a:

  • Fiume: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
  • Lago: corpo idrico superficiale interno con acque ferme;
  • Acqua di transizione: corpo idrico superficiale in prossimità della foce del fiume, che ha una salinità prossima a quella delle acque costiere, ma è sostanzialmente influenzata da flussi di acqua dolce;
  • corpo idrico artificiale: un canale o un invaso costruito dall’uomo;
  • Corpo idrico fortemente modificato: ad esempio un fiume che, a seguito di alterazioni fisiche e morfologiche dovute ad attività umane, ha perso la sua originaria natura.

La porzione di territorio nel quale sono presenti acque superficiali (torrenti, fiumi ed eventuali laghi) che sfociano a mare in un'unica foce rappresenta il bacino idrografico.

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2000/60/CE sulle acque, ha un approccio al monitoraggio dei corpi idrici di tipo ecosistemico: ciò spiega il motivo per cui il fulcro delle attività che si svolgono su torrenti e fiumi è rappresentato dalla determinazione di parametri biologici, nonché dallo studio delle comunità di animali e piante che colonizzano l’alveo fluviale e che possono essere influenzate anche dalla presenza di manufatti antropici.

Dalla struttura più o meno alterata di queste comunità biotiche si possono ricavare informazioni sulla biodiversità del fiume stesso.

 

  1. Amianto

L'amianto o asbesto è un minerale (un silicato) con struttura fibrosa utilizzato fin da tempi remoti per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore. È presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. È composto da due grandi famiglie: il serpentino (il principale componente è il crisotilo o amianto bianco) e gli anfiboli (i più noti sono l'amosite o amianto grigio e la crocidolite o amianto blu).

Il cemento-amianto detto anche fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale, "Eternit", è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo, ma anche da crocidolite ed amosite complessivamente in quantità pari a circa il 15% in peso. Il materiale ha un'elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all’usura

La presenza di manufatti in cemento-amianto non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e/o per la tutela ambientale, in quanto il rischio dipende dalla probabilità di una dispersione di fibre di amianto in aria e/o nel suolo. La probabilità della cessione di fibre è a sua volta connessa alla perdita di compattezza del manufatto in cemento amianto che si realizza per una lunga esposizione (alcuni decenni) agli agenti atmosferici e/o per danneggiamento ad opera dell’uomo. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre. E' quindi importante verificare che il manufatto sia in buone condizioni per escludere i rischi derivanti dalla dispersione di fibre.

Dato che l'amianto non è più venduto dal 1994, alcuni manufatti che sembrano essere costituiti da eternit sono in realtà lastre ondulate di altro materiale: in questo caso dovrebbe esserci la marcatura "Asbestos free". In caso di incertezza - o comunque quando sia necessario effettuare un campionamento per caratterizzare un materiale -  occorre rivolgersi a laboratori che hanno superato positivamente i programmi di qualificazione ministeriali.

Una volta stabilito che si è in presenza di amianto scattano per i proprietari una serie di obblighi tra cui quello della

  • verifica dello stato di conservazione da cui può scaturire la necessità di ◾intervenire con un'operazione di bonifica/isolamento
  • rimuovere e smaltire il manufatto.

 

  1. Aria

La capacità dell’inquinamento atmosferico di influire sulla salute umana è nota da anni, soprattutto per il notevole impatto sanitario di alcuni episodi storici, quale il caso emblematico di Londra nel 1952 (“The Great Smog of London”), e l’OMS ha recentemente stimato che nel 2012 esso sia stato causa di 3,7 milioni di morti premature nel mondo (WHO, Fact sheet N°313).

Gli studi epidemiologici, che indagano l’esistenza di associazioni tra inquinamento dell’aria e salute, hanno fornito un’adeguata evidenza scientifica di effetti sanitari negativi, sia a breve che a lungo termine, in particolare a carico del sistema respiratorio e dell’apparato cardiovascolare.

L’OMS ha stimato che dei decessi prematuri correlabili a queste condizioni ambientali, l’80% è dovuto ad accidenti di natura cardiovascolare (IMA e ictus), il 14% a BPCO o infezioni acute delle basse vie respiratorie e il 6% a neoplasia polmonare (WHO, Fact sheet N°313).

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 costituisce il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente. Tale decreto stabilisce obiettivi di qualità al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente dai possibili effetti tossici degli inquinanti atmosferici, fissa criteri comuni su cui basare la valutazione della qualità dell'aria sul territorio nazionale e la pianificazione di azioni utili a mantenere la qualità dell'aria, dove buona, e migliorarla negli altri casi. Prevede, inoltre, la pubblicazione dei dati disponibili per assicurare una corretta ed aggiornata informazione del pubblico e degli organismi interessati, che sia chiara, comprensibile ed accessibile.

  1. Bonifica siti contaminati

La bonifica ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde) compromessi, talora irreversibilmente, da attività antropiche gestite, soprattutto nel passato, con scarsa o nessuna sensibilità ambientale, è stata posta con forza all'attenzione del Paese attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati. L'art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) infatti ha posto le basi per affrontare il tema dei siti contaminati e della loro bonifica in modo uniforme a livello nazionale, sia dal punto di vista tecnico che procedurale, tema che è stato poi ripreso e articolato nel decreto ministeriale attuativo 471/1999.

Dalla lettura combinata della normativa nazionale e regionale, discende la necessità di distinguere, sotto il profilo procedurale, la bonifica dei:

  • siti inquinati inseriti nei piani regionale e provinciali;
  • siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente ((DM 471/99 e D. Lgs. 152/2006);
  • siti presenti sul territorio regionale classificati come siti di interesse nazionale.

La Regione a seguito dell’inserimento di un sito nell’Anagrafe dei siti da bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell’inquinamento ad avviare la procedura di cui all’articolo 7, dandone comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d’ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l’ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

 

  1. Campi elettromagnetici

L'emissione di campi elettromagnetici può essere considerata una  conseguenza del progresso e dello sviluppo tecnologico. In natura è presente un basso livello di radiazioni non ionizzanti prodotto dal sole, dall’atmosfera e dalla terra stessa.

Le attività umane che prevedono l’utilizzo dell’elettricità hanno introdotto nell’ambiente apparati ed impianti che, quando in esercizio, sono sorgenti di campo elettromagnetico, il cui valore deve essere valutato affinché vengano rispettati i limiti di legge.

Le principali sorgenti di campo elettromagnetico in ambiente esterno ad alta frequenza sono rappresentate dagli impianti radiotelevisivi e da quelli sempre più avanzati per la telefonia cellulare; sorgenti di campo a bassa frequenza sono, invece, il complesso delle linee e delle cabine elettriche, i videoterminali e gli elettrodomestici, ovvero tutti gli apparecchi alimentati dalla corrente elettrica.

Le misure di prevenzione consistono nel verificare che i valori di campo elettromagnetico presenti nell’ambiente non superino i limiti di legge; in tale contesto la normativa regionale assegna alla ASL il compito di esprimere pareri o pronunce relativamente alle istanze dei gestori per l’installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione. Nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro nell’intorno dell’antenna, tenuto conto del contributo di tutte le altre antenne istallate nelle vicinanze, non devono essere superati i valori di riferimento di campo elettromagnetico stabiliti dalla normativa.

 

  1. Le Autorizzazioni per i Sistemi produttivi

 

L’Autorizzazione Integrata Ambientale.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso, in cui sono svolte alcune categorie di attività industriali che hanno significativi impatti sulle varie matrici ambientali (aria, acqua,suolo).

L’autorizzazione contiene tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre, laddove non sia possibile evitare, le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e la produzione di rifiuti.

In questo senso l’AIA non è solo una “somma” delle autorizzazioni ambientali che un’azienda deve possedere (autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico di reflui e a deposito/gestione di rifiuti), ma qualcosa di più. E’ una autorizzazione integrata nel senso che nelle valutazioni tecniche necessarie per il suo rilascio sono considerate congiuntamente tutti i possibili impatti sull’ambiente in ogni fase di vita dell’impianto (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori e in fase di dismissione) con l’obiettivo di una prestazione ambientale ottimale.

 

Le Aziende a rischio di incidente rilevante.

Dal 1° giugno 2015è in vigore la cd. Seveso III - Direttiva 2012/18/UE- a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 Maggio 2015.

L'Italia ha recepito questa Direttiva con il D. Lgs 105 del 15 Luglio 2015, entrato in vigore il 29 luglio 2015.

Si tratta di un vero e proprio Testo Unico sulla materia del rischio di incidente rilevante e riordina oltre 30 anni di legislazione sull'argomento,le cui tappe principali possono essere così sintetizzate:

  • Direttiva Seveso I: direttiva 82/501/CEE (recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175);
  • Direttiva Seveso II: direttiva 96/82/CE (recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334);
  • Modifica Seveso II: direttiva 2003/105/CE (recepita con D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238);
  • Direttiva Seveso III: direttiva 2012/18/UE (recepita con il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105)

Il D.lgs. 105/2015, incorpora e aggiorna buona parte della normativa preesistente in materia di incidenti rilevanti, riprendendone i principali contenuti, introducendo modifiche significative, in particolare nel corpus degli allegati, intervenendo con una più precisa definizione delle Autorità competenti e dei loro compiti nonché degli adempimenti in capo ai Gestore dell'impianto.

 

Uno dei principali obiettivi è stato quello di adeguare la norma al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche (regolamento CLP) - introdotto a seguito dell'emanazione del regolamento CE n. 1272/2008 - che armonizza il sistema di classificazione e etichettatura dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU.

 

Gli impianti a energie rinnovabili

Si chiama energia da fonti rinnovabili l'elettricità prodotta con tutte le fonti alternative rispetto ai tradizionali combustibili fossili, petrolio, carbone, oli combustibili, pet coke. È pulita, sostenibile, diffusa, e stimola l'innovazione, la tecnologia, la ricchezza locale.  È rinnovabile l'energia presente nel sole, nel vento, nell'acqua, che viene raccolta e trasformata con diverse e sempre più raffinate tecnologie in elettricità fruibile. Si chiamano fonti rinnovabili d'energia perché si rinnovano, hanno la connaturata caratteristica di rigenerarsi in perpetuo in natura, senza esaurirsi mai.

La conversione energetica avvenire in centrali termoelettriche o in piccoli impianti, secondo diverse modalità. L’energia prodotta può infatti essere sfruttata attraverso molteplici processi basati su diverse tecnologie. Le diverse modalità si distinguono sulla base di molte variabili, fra cui la grandezza dell’impianto, la destinazione d’uso, le tipologie di componenti relativi alla fase di combustione e trattamento dei fumi.

Per ciò che riguarda la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede il rilascio, da parte della Regione, di una autorizzazione unica (co. 3), che costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 12 DPR 8 giugno 2001 n. 327.

 

  1. Sostanze chimiche

  Nel corso della nostra vita siamo esposti a una varietà di sostanze chimiche, contenute in cibo, acqua, aria che respiriamo, medicine, cosmetici e prodotti per la cura della salute, scarpe, abbigliamento e altri prodotti di consumo. In ambiente naturale, gli organismi viventi sono esposti ad una gamma complessa di sostanze chimiche. Alcuni di questi prodotti chimici possono danneggiare gravemente la salute e altri possono essere pericolosi se non utilizzati correttamente.

L'aumento negli anni delle conoscenze sul possibile effetto negativo dei prodotti chimici ha portato allo sviluppo di una legislazione comunitaria in materia e, nel 2007, è entrato in vigore il regolamento comunitario sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il regolamento REACH è completato nel 2009 da un nuovo regolamento per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP).

Con entrambi i regolamenti l'Unione europea sta cercando di realizzare queste azioni:

  • far sì che le imprese che fabbricano o importano sostanze chimiche forniscano informazioni chiare e sulle caratteristiche intrinseche, di utilizzo e di pericolosità di tutte le sostanze presenti sul territorio europeo;
  • fornire informazioni sugli usi delle sostanze chimiche (che possono essere impiegate in numerose miscelazioni e processi industriali assai diversificati) al fine di poter meglio individuare gli scenari di esposizione;
  • ridurre, per quanto possibile, gli usi e i quantitativi delle sostanze chimiche “più pericolose” per gli esseri umani e l'ambiente, attraverso i meccanismi di “autorizzazione” e “restrizione”, assicurando che, nel corso del tempo, le sostanze chimiche più pericolose siano gradualmente eliminate;
  • assicurare che in Europa vengano classificate ed etichettate in modo uniforme le sostanze e miscele pericolose per la salute umana e per l'ambiente (con la compilazione degli strumenti informativi: etichetta e schede dei dati di sicurezza -SDS contenenti informazioni esatte ed esaurienti) e che qualsiasi prodotto (miscela, articolo) che contiene sostanze pericolose sia etichettato e imballato in maniera tale da garantire che i consumatori e i lavoratori vengano adeguatamente informati e possano usarlo in condizioni di sicurezza;
  • rendere disponibile al pubblico sul sito Internet dell'Agenzia europea ECHA un elenco delle sostanze pericolose e loro classificazioni di pericolosità.

Con l’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, l’Italia ha sancito che l'Autorità competente è il Ministero della salute, definito i compiti dei diversi enti coinvolti e le modalità di raccordo fra gli stessi ed iniziato ad organizzare il sistema dei controlli. L'Autorità competente assicura che sia intrapresa un'appropriata attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione.

 

 

Contenuto inserito il 28-03-2019 aggiornato al 02-04-2019

PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI SANITA' ANIMALE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI SANITA’ ANIMALE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

 

http://prevenzione.asl1abruzzo.it/archivio38_dp-notizie_0_11_0_2.html

Contenuto inserito il 30-03-2019 aggiornato al 30-03-2019
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