Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 comma 2

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011

Il comma 2 dell’art. 29 del d.lgs 33/2013, richiamando gli articoli 19 e 22 del d. lgs. 91/2011, introduce per le amministrazioni pubbliche, l’obbligo di presentare un documento  denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”.  Il suddetto d. lgs. 91/2011, all’art. 1, precisa tuttavia che “per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Contenuto inserito il 02-02-2015 aggiornato al 26-03-2019

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