Criteri e modalità
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
CONTRIBUTI MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA E AUTOVEICOLI PRIVATI
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA E AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI
CRITERI E MODALITA’
Il contributo viene concesso a seguito di istanza dell'interessato, in attuazione della seguente normativa:
- art. 27 della L. 104/1992
- art. 7 bis della L.R. n. 60/1980 - inserito dalla L.R. n. 57/1998
- art. 204 della L.R. n. 6/2005 come sostituito dall’art. 20, comma 1, L.R. 29/2006
Ufficio competente per l’istruttoria: UOSD Riabilitazione Territoriale Area Marsica.
L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Art. 27 (Trasporti individuali)
In vigore dal 18 febbraio 1992
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1896, n. 97, sono soppresse le parole «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
«2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1088, n. 111 è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
L.R. 20-6-1980 n. 60
Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap.
Pubblicata nel B.U. 21 luglio 1980, n. 36.
Art. 7-bis
1. A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per:
a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente.
2. L'idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell'handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di riconoscimento dello stato invalidante. (*)
(*) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. n. 57 del 1998.
L.R. 8-2-2005 n. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 febbraio 2005, n. 3 straordinario.
Art. 204
Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap.
1. La Regione Abruzzo contribuisce, per il tramite delle Aziende USL, al 20% della spesa per:
a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessaria per i cittadini portatori di handicap con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;
c) la modifica sia degli strumenti di guida di cui alla precedente lettera a) e sia la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà del portatore di handicap con incapacità motoria permanente, necessaria all'utilizzo dell'autoveicolo stesso da parte del medesimo portatore di handicap, titolare di patente di guida delle categorie A, B e C speciali.
2. L'erogazione del contributo regionale è disposta, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, in un'unica soluzione dalla Direzione Sanità, a seguito di specifica richiesta da parte delle Aziende USL, tenute all'istruttoria delle domande degli interessati, e previa apposita rendicontazione, corredata di opportuna documentazione attestante la spesa sostenuta, presentata dal soggetto beneficiario del contributo. (**)
3. A partire dall'esercizio finanziario 2005, l'onere della spesa derivante dal presente articolo trova copertura nell'ambito della UPB 13.01.007 sul Cap. 81623 Contributi su spese per modifica agli strumenti di guida ex art. 27 legge n. 104/1992 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e modifica autoveicolo privato di portatore di handicap.
4. Lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio.
(**) Comma così sostituito dall’arto 20, comma 1, L.R. 25 agosto 2006, n. 29. Il testo originario era così formulato: «2. L'erogazione del contributo regionale è disposta trimestralmente dalla Direzione Sanità a seguito di specifica richiesta da parte delle Aziende USL, tenute all'istruttoria delle domande degli interessati.».