Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 commi 1, 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Componente Commissione Giudicatrice

Inizio incarico: 20-10-2017
- Fine incarico non disponibile: durata lavori di Commissione non determinabile a priori
Tipo di incarico: incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni
Nominativo: Ciancaglini Marco
Struttura organizzativa: U.O.C. Ingegneria Clinica
Compenso:  € 0,00

Estremi atto di conferimento

Deliberazioni del D.G. n.1771 del 16/10/2017 e n.1800 del 20/10/2017

 

 

 

 

Note

 

 

 

 

 

Allegati

File con estensione pdf Atto di conferimento: Delib.1771-17 - Provvedimento di ammissione e di nomina commissioni giudicatrici.pdf
(Pubblicato il 09/11/2017 - Aggiornato il 09/11/2017 - 324 kb - pdf)
File con estensione pdf Atto di conferimento: Delib.1800-17 - Rettifica Delib.1771-17.pdf
(Pubblicato il 09/11/2017 - Aggiornato il 16/11/2017 - 59 kb - pdf)
File con estensione pdf Curriculum del soggetto incaricato: CV_Ciancaglini Marco.pdf
(Pubblicato il 16/11/2017 - Aggiornato il 16/11/2017 - 237 kb - pdf)
File con estensione pdf Attestazione della verifica sul conflitto d'interessi: Dich. insussistenza cause incompatibilità.pdf
(Pubblicato il 16/11/2017 - Aggiornato il 16/11/2017 - 792 kb - pdf)
Contenuto creato il 09-11-2017 aggiornato al 16-11-2017
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