Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

CURE DOMICILIARI INTEGRATE

Responsabile di procedimento: TACCONELLA DONATO

Descrizione

Le Cure Domiciliari Integrate - previste dall’Allegato H dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai sensi dell’Art.8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; dalla Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 Appendice E “Sistema Cure Domiciliari - Linee Guida” (successivamente aggiornata dalla Regione Abruzzo il 24/04/2015 prot. n° 481) e dal Piano Sanitario Regionale L.R. n° 5/2008 paragrafo 5.2.7.1 - rappresentano una forma integrata di assistenza domiciliare per assistere al proprio domicilio i pazienti non deambulanti (che non possono raggiungere gli ambulatori con i comuni mezzi di trasporto) per soddisfare tutti i bisogni di natura sanitaria e socio-sanitaria dei pazienti e dei loro familiari. Si tratta di forme complesse di assistenza domiciliare che prevedono l'intervento di più figure professionali (infermiere, fisioterapista, logopedista, psicologo) attinte da una Cooperativa convenzionata con la A.S.L. o anche di operatori sociali messi a disposizione dall'Ente d'Ambito (in quest’ultimo caso si parla di integrazione socio-sanitaria) e a richiesta del medico curante di specialisti di varie branche. Le Cure Domiciliari Integrate si suddividono in quattro livelli di intensità assistenziale a seconda dell'impegno settimanale degli operatori sanitari in relazione ai bisogni di salute del paziente.
L'attivazione di questa tipologia di assistenza domiciliare prevede la segnalazione da parte del MMG (o in caso di bambini del PLS) allorquando il paziente si trova presso il suo domicilio, mentre nel caso di pazienti ricoverati in Ospedale o in una Casa di Cura accreditata la segnalazione viene inoltrata da un medico dell'Unità Operativa in cui il paziente si trova ricoverato. Alla segnalazione seguirà, nell'arco delle successive 48 ore, la valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), che, per mezzo della somministrazione di idonee scale di valutazione, porterà alla redazione di un Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.). Il responsabile clinico del paziente assistito dalle Cure Domiciliari Integrate è il suo medico curante. Condizione indispensabile per poter assistere il paziente presso il proprio domicilio è la presenza collaborativa della sua famiglia, che deve estrinsecarsi con almeno un care-giver. In caso contrario occorre modificare il setting assistenziale per poter assistere adeguatamente il paziente, inserendolo, per esempio, in una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.).
Gli operatori sanitari che si recheranno presso il domicilio del paziente dovranno compilare e firmare il Diario Integrato, modulo in duplice copia chimica, il cui primo foglio (originale) deve essere fatto pervenire, alla sede erogativa delle cure domiciliari territorialmente competente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione, mentre il secondo foglio (copia) verrà conservato nella Cartella Domiciliare.
 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Tutte le prestazioni sanitarie inerenti le Cure Domiciliari Integrate vengono offerte al paziente a "costo zero".

In caso di richiesta di un certificato attestante lo stato di assistito dalle Cure Domiciliari occorrerà versare € 1,00 (uno) alla cassa ticket; mentre se viene richiesta la copia autentica della Cartella Domiciliare Integrata occorrerà versare alla cassa ticket € 10,00 (dieci) - come da Deliberazione del D.G. n. 1692 del 13/10/2011, che ha parzialmente modificato la precedente Deliberazione del D.G. n. 1008 del 30/06/2010.

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
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Centralino 08623681
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