Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

CURE DOMICILIARI PRESTAZIONALI

Responsabile di procedimento: TACCONELLA DONATO

Descrizione

Le Cure Domiciliari Prestazionali - Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 Appendice E  “Sistema Cure Domiciliari - Linee Guida” (successivamente aggiornato dalla Regione Abruzzo il 24/04/2015 prot. n° 481) e Piano Sanitario Regionale L.R. n° 5/2008 paragrafo 5.2.7.1 - rappresentano una forma semplice di assistenza domiciliare, che può essere occasionale o programmata a cicli, per assistere a domicilio i pazienti non deambulanti (cioè quelli che non possono raggiungere gli ambulatori con i comuni mezzi di trasporto) per l'esecuzione di prelievi ematici, sostituzioni dei cateteri vescicali, medicazioni semplici, fisioterapia di mantenimento in soggetti che presentano una sindrome da ipomobilizzazione, visite specialistiche, ecc.
La segnalazione del paziente che necessita di Cure Domiciliari Prestazionali è effettuata, su apposito modulo, dal medico curante e deve essere portata alla sede erogativa delle cure domiciliari, territorialmente competente a seconda del domicilio dello stesso. Nel caso di richieste a domicilio di prelievi ematici e di visite specialistiche il medico deve compilare anche l’Impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale, con la dicitura/timbro “Paziente assistito in Cure Domiciliari non deambulante e non trasportabile con i comuni mezzi di trasporto”. L’attivazione delle procedure per iniziare queste cure domiciliari “semplici” avverrà entro 48 ore dalla segnalazione escludendo i giorni festivi.
Le prestazioni sanitarie vengono garantite dal personale sanitario (infermieri e fisioterapisti) di una Cooperativa convenzionata con la A.S.L. Questa forma di assistenza sanitaria domiciliare può coesistere con l'A.D.P. Il responsabile clinico del paziente assistito dalle Cure Domiciliari Prestazionali è il suo medico. Condizione indispensabile per poter assistere il paziente presso il proprio domicilio è la presenza collaborativa della sua famiglia, che deve estrinsecarsi con almeno un care-giver. In caso contrario occorre modificare il setting assistenziale per poter assistere adeguatamente il paziente, inserendolo, per esempio, in una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.).
Gli operatori sanitari che si recheranno presso il domicilio del paziente dovranno effettuare la compilazione del Diario Integrato oppure di altro modulo atto a documentare l'avvenuto accesso domiciliare.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Le prestazioni sanitarie inerenti le Cure Domiciliari Prestazionali seguono le normali procedure di compartecipazione alle spese.

In caso di richiesta di un certificato attestante lo stato di assistito dalle Cure Domiciliari occorrerà versare € 1,00 (uno) alla cassa ticket; mentre se viene richiesta la copia autentica della Cartella Domiciliare Integrata occorrerà versare alla cassa ticket € 10,00 (dieci) - come da Deliberazione del D.G. n. 1692 del 13/10/2011, che ha parzialmente modificato la precedente Deliberazione del D.G. n. 1008 del 30/06/2010.

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
Via Saragat, località Campo di Pile - - 67100 L'Aquila (AQ)
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Centralino 08623681
P. IVA 01792410662
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