Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
RISPOSTA A CHIARIMENTO PERVENUTI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI GARA "“l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione lavori relativi al completamento locali per l’installazione di una risonanza magnetica 1,5 tesla nel presidio ospedaliero di Sulmona”. , a causa del blocco del sito acquisti in rete, attualmente in manutenzione, le risposte in merito ai chiarimenti pervenuti vengono inviate in allegato. successivamente all’effettivo ripristino del sito su citato, si procederà alla pubblicazione degli stessi ANCHE SUL SITO mepa.
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