Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Avviso pubblico di informazione è pubblicato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. al fine di individuare possibili operatori economici interessati all’espletamento del “Servizio di benchmarking dei prezzi e degli acquisti in sanità”, per il periodo di 2 anni, per un importo annuale presunto pari ad € 19.500,00 (oltre iva).
Allegati


