Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
AVVISO PUBBLICO - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI QUALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA DI PER CHIRURGIA GUIDATA DA IMMAGINI (NEURONAVIGATORE) OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI L'AQUILA)
Allegati

(Pubblicato il 06/08/2019 - Aggiornato il 06/08/2019 - 178 kb - pdf)